Art. 3
Forme gestorie
1 - Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta degli Albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:
a) la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'Art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994 no 509, in cui convergono anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all' Art. I;
b) la costituzione di ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo staturario competente;
c) l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al Decreto Legislativo 30 giugno 1994 no 509, a condizione che conseguito la natura di persona giuridica privata;
d) l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all' Art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n.335.
2 - Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1 lettera d).
Art. 5
Ente gestore di categoria
1 - La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera b) è accompagnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all'Art. 4 comma 2 (omissis).
2 - A seguito della approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai principi e criteri di cui all'Art. 6.
Art. 6
Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti
1 - Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione.
Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui alllArt. 16 del codice civile:
a) la determinazione della modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all' Art. 1;
b) i criteri di composizione dell'organo di amministrazione dell'ente; (omissis), nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali;