c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composta da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore, con arrotondamenti all'unità per ogni frazione inferiore a mille (omissis).
4 - Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:
a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;
b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all' Art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, no 335 (omissis);
c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.
5 - L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell'Art. 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell'ente esponenziale.
A seguito della approvazione dello statuto e del regolamento l'ente consegue la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 8
Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti
1 - Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attività libero-professionale di cui all'Art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'Art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.
2 - Gli iscritti agli albi od elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all' Art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e nelle scadenze stabilite.
3 - I1 contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.