b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto egislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari; c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;
d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per le quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.
26 - A decorrere dal lo gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso I'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi (omissis).
Attuazione della delega conferita dall'art. 2 comma 25 della Legge 8 agosto 1995, no 335
(dal Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, no 103)
Art. 1
Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti
1 - Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'Art. 12 comma 25 della legge 8 agosto 1995 no 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato alla iscrizione in appositi Albi.
2 - Le norme di cui al presente decreto si ap- p- licano anche ai oggetti appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-vrofessionale. ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.
Art. 2
Prestazioni. Sistema di calcolo
1 - Ai soggetti di cui all'Art. 1 è attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi ed in conformità delle norme del presente decreto.
2 - Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell' Art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo previsto dall'Art. 1 della legge 8 agosto 1995 no 335 (omissis).