c) devono comunicare all'EPPI, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le variazioni intervenute tra gli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente;
d) devono adottare, su richiesta dell'EPPI, i provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti inadempienti, fino alla cancellazione dalllAlbo;
e) devono svolgere tutte le altre funzioni demandate dall'EPPI ai Collegi Provinciali.
PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (dalla Legge 8 agosto 1995, no 335)
Art. 1
6 - L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coeficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento (omissis).
8 - Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 3 1 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9 - Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
16 - Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sul1 'integrazione al minimo.
Art. 2
25 - I1 Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi od elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, avuto riguardo alla entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 19994 no 509 e successive modificazioni ed integrazioni;