Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all'Ente, o frazione di mille (per ciascun collegio elettorale) e dura in carica tre anni.
L'elezione dei suoi membri avviene su base territoriale, in 5 Collegi elettorali:
Collegio n. 1 (Nord-Est): Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia;
Collegio n. 2 (Nord-Ovest): Valle D'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia;
Collegio n. 3 (Centro): Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio;
Collegio n. 4 (Sud): Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;
Collegio n. 5 (Isole): Sardegna e Sicilia.
Ciascun iscritto alllEPPI può votare unicamente nel proprio Collegio provinciale di appartenenza, per un numero di candidati non superiore agli eleggibili del Collegio elettorale nel quale il Collegio stesso è incluso. Non è ammesso il voto per delega, mentre è possibile il voto per corrispondenza.
Se eletti, non più di un terzo dei componenti del CIG sono nominati tra gli iscritti EPPI che svolgono contemporaneamente la libera professione ed attività di lavoro dipendente.
Tutti gli iscritti all'EPPI possono essere candidati, purché in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.
L'Art. 12 dello Statuto stabilisce quali devono essere i requisiti di onorabilità e professionalità.
Onorabilità
non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi delle leggi vigenti; non aver subito, negli ultimi 5 anni, la sospensione dall' Albo professionale; non essere inadempiente verso I'EPPI.
Professionalità
Il requisito si intende soddisfatto per l'iscritto che abbia conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari od amministrative per un periodo non inferiore a tre anni presso il C.N.P.I., presso un Collegio provinciale o presso altre istituzioni pubbliche e private di significative dimensioni.
II.
Il Consiglio di Amministrazione
Il C.d.A. è dotato di tutti i poteri necessari per la gestione dell'Ente che dovrà svolgersi in coerenza con le indicazioni del Consiglio d'indirizzo. Il C.d.A. è composto di 5 membri, scelti dal C.I.G. tra una rosa di 8 candidati eletti su base nazionale. Di tale rosa faranno parte:
a) i primi 3 eletti che abbiano raccolto il maggior numero di voti in senso assoluto;
b) il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti in ognuno dei 5 Collegi elettorali, dopo i tre preselezionali di cui alla lettera a).