EPPI: ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
Natura giuridica dell'EPPI
(Art. 1)
L'Ente di previdenza per gli esercenti l'attività professionale di perito industriale è istituito come fondazione di diritto privato (ai sensi dell'drt. 13, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo l0 febbraio 1996, n. 103).
Esso assume la denominazione di Ente di Previdenza dei Periti Industriali (in sigla EPPI), che ha sede in Roma.
La "Fondazione", che ha una sua personalità giuridica, è costituita da un complesso di beni destinati a perseguire lo scopo previdenziale a favore degli iscritti.
L'Ente fondante è il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.
Scopi dell'Ente
(Art. 3)
L'EPPI attua la tutela previdenziale a favore dei Periti Industriali iscritti, dei loro familiari e dei superstiti.
Esso concorre anche alla realizzazione di forme pensionistiche complementari, secondo le vigenti norme di legge (D.Lgs. 124/93).
Nei limiti delle disponibilità di bilancio I'EPPI può provvedere a forme di assistenza facoltativa ed attuare altresì trattamenti volontari di previdenza e di assistenza sanitaria integrativi mediante apposite gestioni autonome.
L'EPPI non ha fini di lucro e non usufruisce di finanziamenti pubblici.
Organi dell'Ente
Sono organi dell'EPPI:
il Consiglio di Indirizzo Generale (C.I.G.);
il Consiglio d'Amministrazione (C.d.A.);
il Presidente;
il Collegio dei Sindaci.
I.
Il Consiglio di Indirizzo Generale
Costituisce la rappresentanza diretta degli Iscritti all'EPPI.
Rientrano tra i suoi compiti principali: la nomina del Consiglio di Amministrazione; la definizione delle direttive e degli obiettivi generali dell'Ente; la definizione dei criteri della sua gestione finanziaria; la delibera delle eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento; l'approvazione dei bilanci consuntivi, preventivi ed attuariali predisposti dal C.d.A.