Art. 10
Registro Nazionale della Formazione
Acura del Consiglio Nazionale, è istituito un elenco informatizzato degli eventi accreditati, denominato “Registro Nazionale della Formazione”, che è pubblicato sul sito web del CNPI. Il Registro tiene conto di tutti gli eventi di formazione programmati dai Collegi provinciali e dei relativi crediti ad essi attribuiti. I Collegi sono tenuti, altresì, a comunicarne l’accreditamento al Consiglio Nazionale per il tramite della posta elettronica.
Art. 11
Norma transitoria e finale
Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006 e sostituisce quello approvato dal Consiglio Nazionale in data 17 dicembre 2003, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n° 89 del 16 aprile 2004.
I crediti acquisiti sulla base del Regolamento precedente restano validi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti in materia.
Attività di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA | CREDITI ATTRIBUITI |
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento | 1 credito per ogni ora di formazione fino ad un massimo di 10 crediti |
Partecipazione a corsi di informazione/ comunicazione complementari all’attività professionale | 1 credito ogni due ore fino ad un massimo di 10 crediti |
Partecipazione a corsi di perfezionamento a contenuto tecnico-scientifico, tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e corsi gestiti dai consorzi IFTS, enti pubblici e/o privati | a) Fino a 100 ore: 20 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale; b) Fino a 200 ore: 30 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale; c) Oltre 200 ore: 40 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale. |
Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici di durata minima di 3 ore | 3 crediti per ogni evento |