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Variazione denominazione in Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna
23 luglio Sant'Apollinare - Festa del Patrono della città di Ravenna

 

Nel triennio, potranno essere riconosciuti:

e) fino ad un massimo di 30 crediti formativi per convegni di aggiornamento e/o incontri tecnici;

f) fino ad un massimo di 10 crediti formativi per la partecipazione, in qualità di membro effettivo negli organismi di rappresentanza della Categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all’estero;

g) fino ad un massimo di 10 crediti formativi per le pubblicazioni di interesse professionale del Perito Industriale;

h) fino ad un massimo di 20 crediti formativi per la docenza e/o direzione in corsi di formazione tecnica.

Non sono riconosciuti crediti formativi agli eventi tecnici ed a quelle pubblicazioni, che, trattando lo stesso argomento, siano proposti dai medesimi soggetti formatori o editori, per i quali il professionista abbia già ottenuto crediti formativi nell’anno in corso.

 

Art. 8

Funzioni di controllo e svolgimento della formazione

La vigilanza sull’applicazione del Regolamento di formazione continua è demandata al Consiglio del Collegio di appartenenza dell’iscritto.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) definisce il programma degli eventi formativi;

b) approva i contenuti analitici degli eventi formativi in accreditamento ed attribuisce i relativi crediti formativi;

c) vigila sull’effettivo svolgimento della formazione continua degli iscritti all’Albo;

d) promuove, con autonomia di organizzazione e mezzi, l’offerta degli eventi formativi, anche in collaborazione con i soggetti formatori, onde agevolarne l’accreditamento;

e) favorisce lo svolgimento della formazione continua, adoperandosi al fine di ottenere offerte formative a condizioni economiche vantaggiose per gli iscritti.

f) comunica l’accreditamento degli eventi di formazione programmati al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ai fini dell’aggiornamento del “ Registro nazionale della formazione”.

Ogni Collegio predispone una scheda della formazione continua, nella quale verranno annotati gli eventi formativi, ai quali l’iscritto ha partecipato. La scheda verrà custodita nel fascicolo personale del professionista.

In base alle indicazioni risultanti dalle schede della formazione continua, il Collegio forma annualmente un elenco degli iscritti che hanno conseguito l’attestazione.

 

Art. 9

Attestazione della Formazione Continua

Al fine di ottenere il rilascio dell’attestazione relativa al compiuto svolgimento della formazione continua, il Perito Industriale, che ne faccia richiesta, deve documentare l’effettivo svolgimento dell’attività formativa, allegando alla domanda gli attestati, in originale o copia conforme, relativi alle attività ed agli eventi formativi a cui il professionista abbia partecipato.

Il Collegio, valutata la congruità dei documenti presentati con il numero dei crediti ottenuti ed il numero minimo di crediti formativi previsti per anno, rilascerà l’attestazione. Il rilascio dell’attestazione è sospesa per i richiedenti che siano incorsi in provvedimenti disciplinari. Per la verifica ed il rilascio dell’attestazione della formazione continua, i Collegi hanno la facoltà di deliberare una quota per i diritti di segreteria.

Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna

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