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Art. 6

Impegno formativo ed esonero

L’impegno formativo individuale minimo dovrà essere di sessanta crediti valutati nell’arco del triennio. Il primo triennio formativo decorre dal 1° gennaio 2006 e termina il 31 dicembre 2008.

L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Dopo i primi tre anni di applicazione del presente Regolamento, l’impegno formativo individuale minimo dovrà comportare il conseguimento di almeno quaranta crediti su base biennale. Non è possibile riportare i crediti dal triennio al biennio successivo, né da un biennio a quello seguente.

Per i nuovi iscritti all’Albo, l’anno formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione.

L’iscritto all’Albo può essere esentato dallo svolgimento della formazione continua nell’anno solare in cui si verificano i casi di seguito indicati, con conseguente riduzione del numero di crediti da acquisire nel corso del triennio formativo: maternità o gravidanza: per ciascuna gravidanza che abbia luogo nel primo triennio, l’obbligo formativo è decurtato di 20 crediti.

Qualora abbia luogo nei bienni successivi, per ciascuna gravidanza l’obbligo di formazione è ridotto di 10 crediti a biennio, con facoltà di ripartirla anche tra due bienni successivi. Sono fatte salve le decisioni di maggior favore per l’iscritta deliberate dai Collegi provinciali; grave malattia o infortunio; assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno sei mesi; altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Ogni causa che comporti l’esonero dall’obbligo di formazione continua deve essere debitamente documentata.

Il Perito Industriale che ha superato i sessantacinque anni di età può essere esonerato dell’obbligo formativo, su istanza dell’interessato e previa deliberazione del Consiglio del Collegio.

Coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione continua.

A tal fine, il Collegio potrà effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, attesta di :

a) non essere in possesso di partita iva, né soggetto al relativo obbligo;

b) non essere iscritto alla Cassa di Previdenza – EPPI, né soggetto al relativo obbligo;

c) non esercitare alcuna attività professionale, anche se occasionalmente oppure con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro a progetto o di altre figure similari e non svolgere alcuna funzione professionale mediante rapporto di lavoro dipendente, nelle forme previste dalla legge.

 

Art. 7

Riconoscimento dei crediti formativi

Per il primo triennio, una quota dei crediti, non inferiore ad 1/6, sarà ottenuta mediante la partecipazione ad eventi, che abbiano ad oggetto materie di ordinamento, deontologia e tariffa professionale. Una volta maturata, tale quota, ovvero 10 crediti, è riconosciuta comune per coloro che sono iscritti all’Albo con diverse specializzazioni. Sulla base del presente Regolamento, dovranno conseguire indicativamente:

a) dieci crediti formativi entro il primo anno solare;

b) venti crediti formativi entro il secondo anno solare;

c) trenta crediti formativi entro il terzo anno solare

Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna

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