6) la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all’estero, purché dedicati all’approfondimento degli aspetti tecnici delle discipline di cui all’art. 3;
7) la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali di normazione (ad esempio, CEI, UNI, CTI, etc.);
8) la partecipazione a corsi di formazione a contenuto tecnico-scientifico tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e da enti pubblici e/o privati;
9) la partecipazione ai corsi gestiti dai consorzi IFTS, che attribuiscono crediti formativi;
10) la formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell’ambito della propria attività professionale;
11) la partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di Perito Industriale.
Le attività di formazione continua indicate nei commi precedenti possono essere svolte anche a distanza, secondo modalità concordate con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.
Art. 5
Accreditamento degli eventi formativi
Le funzioni di accreditamento, promozione e coordinamento delle attività formative spettano al Collegio della provincia ove è proposto l’evento formativo.
Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati può proporre ai Collegi provinciali l’accreditamento di enti pubblici e/o privati che intendano proporre eventi formativi, anche a distanza, sul territorio nazionale, attribuendo i relativi crediti, secondo le disposizioni contenute all’art. 3 ed all’Allegato 1 del presente Regolamento.
Ai sensi e per gli effetti del primo comma, il soggetto proponente può richiedere l’accreditamento dell’evento formativo. A tal fine, il soggetto proponente dovrà presentare la relativa domanda, corredata da idonea documentazione, al Collegio, che procederà all’istruttoria. La documentazione da allegare alla domanda deve contenere:
1. Progetto formativo;
2. Programma dettagliato dell’evento formativo;
3. Durata in ore;
4. Nominativi e curriculum dei docenti e relatori.
Il Consiglio Direttivo valuterà il progetto formativo, la coerenza dei criteri formativi con quelli espressi dal presente Regolamento e la relativa validità tecnica.
A ciascun evento formativo corrisponde un numero di crediti formativi, attribuito e definito dal Consiglio Direttivo del Collegio accreditante in relazione al contenuto ed alle caratteristiche dell’evento, nonché allo schema di “Attività di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi” di cui all’Allegato 1.
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, i Periti Industriali dipendenti possono sottoporre all’accreditamento del Collegio il progetto di formazione predisposto dai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati. Il Collegio valuterà il programma formativo conformemente a quanto stabilito all’art. 3 del presente Regolamento.
I Collegi hanno la facoltà di stabilire eventuali diritti di segreteria per l’attività di esame e valutazione dei progetti presentati.