Art. 3
Contenuto della formazione continua
La formazione continua si riferisce alle discipline oggetto della professione del Perito Industriale in relazione alla/e rispettiva/e specializzazione/i.
Ogni Perito Industriale sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi formativi approvati dal Consiglio Direttivo del Collegio di appartenenza o di altro Collegio a cui partecipare, fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 9.
Gli eventi formativi, in particolare, hanno quale oggetto le conoscenze tecnico-scientifiche connesse all’attività professionale del Perito Industriale, che, insieme alle competenze, le tariffe e l’aggiornamento sulle normative per specializzazione, comprendono la formazione interdisciplinare in materie tecniche, sulla sicurezza e l’ambiente, l’organizzazione del lavoro, la qualità, le attività di coordinamento per le cosiddette prestazioni professionali integrate, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni, nonché materie giuridiche, economiche, sociali ed umanistiche comunque complementari alle attività tecniche, quali le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l’estetica, la storia dell’architettura e dell’urbanistica.
L’attività formativa ha, altresì, ad oggetto le norme deontologiche e di ordinamento professionale, le procedure applicative connesse allo svolgimento dell’attività professionale, la normativa tecnica (nazionale, comunitaria, internazionale), con particolare riguardo all’applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.
Art. 4
Attività ed eventi soggetti ad accreditamento
Costituiscono attività di formazione continua i seguenti eventi accreditati in conformità con l’Allegato 1, aventi ad oggetto le seguenti materie:
a) la partecipazione a corsi di formazione o seminari, risultante dall’attestato rilasciato dal soggetto proponente, purché riconducibili alle aree e discipline previste dall’art. 3 del presente Regolamento;
b) la partecipazione a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici, anche monotematici, di durata non inferiore a tre ore, risultante dall’attestato rilasciato dal soggetto proponente;
c) la partecipazione dei Periti Industriali dipendenti all’attività di formazione programmata dai datori di lavoro pubblici e/o privati, secondo quanto previsto dall’art. 3.
Inoltre, l’iter formativo può essere proficuamente assolto con lo svolgimento di attività comunque collegate e complementari all’aggiornamento tecnico-professionale, quali:
1) la docenza e/o direzione di corsi di formazione/aggiornamento accreditati nelle materie di cui all’art. 3;
2) l’attività di relatore in convegni accreditati con tematiche rientranti nelle discipline di cui all’art. 3;
3) la redazione e pubblicazione di libri nelle aree e nelle discipline di cui all’art. 3;
4) la redazione di articoli su riviste specializzate nelle aree e nelle discipline di cui all’art. 3;
5) corsi di specializzazione, nelle materie di cui all’art. 3, comprovate da idonea documentazione rilasciata dalle università statali o legalmente riconosciute;