NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERITO INDUSTRIALE E DEL PERITO INDUSTRIALE LAUREATO
Approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
il 15 dicembre 2005 con delibera n. 206/19
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21.01.2006
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, si definisce:
a) Perito Industriale: perito industriale e perito industriale laureato iscritto all’Albo professionale;
b) Competenza professionale: conoscenze (“i saperi”) e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con “abilità”, già peraltro riconosciuta con il superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione;
c) Formazione continua: aggiornamento continuo deontologicamente previsto per ogni Perito Industriale iscritto all’Albo, finalizzato al mantenimento dei requisiti minimi di competenza professionale, attuato in conformità al presente Regolamento; d) Evento formativo: momento di aggiornamento professionale tecnico, culturale e deontologico;
e) Evento accreditato: qualsiasi tipo di evento per il quale sono stati riconosciuti i crediti formativi in conformità al Regolamento;
f) Credito formativo: unità di misura attestante l’aggiornamento professionale svolto in modo regolamentato;
g) Accreditamento: qualificazione dell’evento formativo con riconoscimento dei crediti formativi, in conformità al presente Regolamento;
h) Soggetto proponente: soggetto che propone l’evento formativo;
i) Registro nazionale della formazione: elenco degli eventi accreditati, pubblicato sul sito del CNPI.
Art. 2
Ambito di applicazione
Il Regolamento per la formazione continua, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni riconosciute per legge ai Collegi ed in aderenza agli universali principi etici e di condotta richiamati dal codice deontologico, individua un percorso di formazione su base tecnico-scientifica, che consenta a tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale, siano essi liberi professionisti ovvero dipendenti, di mantenere, approfondire, aggiornare e perfezionare le proprie conoscenze, a garanzia della qualità della prestazione professionale.
Le norme, che regolano la Formazione continua del Perito Industriale, rispondono ad un preciso dovere deontologico e consentono al professionista di mantenere e curare il proprio aggiornamento professionale.
Per l’effetto, il Perito Industriale, ottemperando alle successive disposizioni, si impegna a seguire le seguenti linee guida, partecipando alle iniziative formative di seguito regolamentate, può richiedere il rilascio della relativa attestazione, ai sensi del successivo articolo 9.