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In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione, si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.

I componenti delle Commissioni Centrali restano in carica tre anni.

 

Art. 14

I componenti delle Commissioni Centrali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richieste dal Ministro per la Grazia e Giustizia - Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondere annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

 

 

CAPOIII

Disposizioni comuni

 

Art. 15.

I componenti del Consiglio o della Commissione Centrale devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono essere rieletti.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangano assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione Centrale si svolgono nei consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa.

Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

 

Art. 16

Per la validità delle sedute del consiglio o della Commissione Centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del Vice Presidente della Commissione Centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo.

 

Art. 17

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione Centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

 

 

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