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Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia, sentito il parere della Commissione Centrale. Il Commissario ha la facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e non più di sei componenti da scegliersi tra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

 

Art. 9

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato, si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

 

 

CAPO II

Delle Commissioni Centrali

 

Art. 10

Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di Grazia e Giustizia, e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione Centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli, quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

 

Art. 11

Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritto fino a seicento iscritti, ed un voto per ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5 comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la Grazia e Giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

 

Art. 12

Quando gli iscritti appartengono ad un unico Albo con carattere Nazionale, la Commissione Centrale è eletta dall'Assemblea ed è formata di nove componenti. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

 

Art. 13

I Consigli devono essere convocati per le elezioni, nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione Centrale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione Centrale.

Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna

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