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R.D. 11 FEBBRAIO 1929, N. 275

REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE

(PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 18 MARZO 1929, N. 65)

 

Visto l'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;

Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563 ed il R.D. Io luglio 1926, n. 1130;

Vista la legge 3 1 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per I'interno,

per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per la economia nazionale e per le corporazioni; abbiamo decretato e decretiamo:

 

Art.1

Il titolo di perito industriale spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito industriale in un Regio istituto industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo grado), oppure nelle sezioni d'istituto industriale presso le Regie scuole industriali o nelle ex sezioni industriali di Regi istituti tecnici, ovvero in altri istituti, i cui diplomi in quest'ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole predette.

 

Art. 2

Presso ogni locale associazione sindacale dei periti industriali legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei periti industriali in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima. Per ogni iscritto sarà indicato, nell'albo, per quali rami di attività professionale la iscrizione ha luogo.

 

Art. 3

La tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell'articolo 12 del R. decreto 1 O luglio 1926, n. 1 130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali vi attendono a mezzo di un Comitato, composto di cinque membri, se il numero degli iscritti all'albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento.

I componenti del Comitato devono essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente associazione indacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati.

Il comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

 

Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna

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