CAPO VI
PROFESSIONE DI BIOLOGO
…omissis …
CAPO VII
PROFESSIONE DI CHIMICO
…omissis …
CAPO VIII
PROFESSIONE DI GEOLOGO
…omissis …
CAPO IX
PROFESSIONE DI INGEGNERE
…omissis …
CAPO X
PROFESSIONE DI PSICOLOGO
…omissis …
CAPO XI
Art. 55
(Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale)
1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l’esame di Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo all’accesso sono le seguenti:
a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario : classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;