Art. 5
(Esami di Stato)
1. Coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all’esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all’esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l’ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d’esame.
Art. 6
(Tirocinio)
1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli Istituti di istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l’accesso alla sezione B possono esserne esentati per l’accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.
Art. 7
(Valore delle classi di laurea)
1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.