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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 2001, n.328
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001 n.190 - Supplemento Ordinario n.212/L

 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO E DELLE RELATIVA PROVE PER L’ESERCIZIO DI TALUNE PROFESSIONI, NONCHE’ DELLA DISCIPLINA DEI RELATIVI ORDINAMENTI

 

N.B.: sono omessi i titoli e gli articoli che non attengono direttamente la professione tecnica di perito industriale e perito industriale laureato.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITI gli ordini e collegi professionali interessati;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell’adunanza del 22 marzo 2001;

VISTO il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell’adunanza del 6 marzo 2001;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 21 maggio 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri ad interim Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

 

Note alle premesse:

- L’art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica “Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge”.

- L’art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall’art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) prevede: “18. Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l’obbligo di superamento di un esame di Stato, è, modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonchè dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Ravenna

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